Diritto d’autore e proprietà intellettuale nell’architettura.

Quello delle opere dell’architettura è un interessantissimo campo di applicazione del diritto d’autore (in primis) e della proprietà intellettuale (secondariamente).

Opere e progetti d’architettura, infatti, trovano sostanziale tutela nel diritto d’autore, sia in ambito nazionale (legge sul diritto d’autore) che internazionale (Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche). La creatività e l’originalità dell’opera, come ovvio, continuano ad essere elementi essenziali del diritto d’autore, a prescindere dall’ambito di applicazione. Limitando il campo d’osservazione all’architettura, si fa osservare come la nostra giurisprudenza sia tendenzialmente orientata a considerare mancante l’elemento della creatività nel caso in cui le forme architettoniche siano rese necessarie dalla funzione dell’opera da realizzare. In altri termini, le forme architettoniche, pur in mancanza di creatività assoluta, devono essere svincolate dalla soluzione tecnica di un problema, per poter essere coperte da diritto d’autore. Sono da ritenersi pienamente tutelabili, quindi, i progetti, non strettamente tecnico-ingegneristici (ma si veda quanto si dirà nel prosieguo), dotati di evidenti profili architettonici e urbanistici e di un minimo di creatività.

Ciò chiarito, i diritti economici e morali dell’opera architettonica spettano all’autore del progetto. Se il progetto è collaborativo, ossia frutto del contributo inscindibile di più professionisti, i diritti appartengono in comunione a tutti i coautori. Ogni forma di sfruttamento economico da parte di terzi, pertanto, deve necessariamente essere autorizzata. L’architetto firmatario del progetto e del disegno industriale ben può opporsi alla riproduzione e alla realizzazione non autorizzate dell’opera.

La protezione del diritto d’autore, che non ha bisogno di registrazione, dura 50 anni (dal momento della creazione dell’opera).

Il committente, peraltro, in virtù del contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto con l’architetto, non acquista il diritto d’autore sul progetto o sul disegno elaborato dal professionista, ma solo ed esclusivamente il diritto a vedersi realizzata l’opera in ossequio ai progetti elaborati dall’architetto. In riferimento al diritto morale si fa osservare come nelle opere dell’architettura l’autore non possa impedire le modifiche resesi necessarie nel corso della realizzazione o relative all’opera realizzata. Se l’opera, ad ogni modo, è riconosciuta come dotata di importante carattere artistico, all’autore spettano lo studio e l’attuazione delle modifiche. Peculiare è la situazione nel caso di varianti al progetto introdotte dal committente, considerato il conflitto tra l’interesse dell’architetto all’integrità artistica della creazione e quello del committente a vedere soddisfatto il proprio gusto personale. Quello che è certo è che il progettista non può opporsi alle varianti necessarie a contenere il costo dell’opera nei limiti di spesa indicati dal committente.

E’ utile soffermarsi, infine, sul progetto d’ingegneria che costituisce soluzioni originali di problemi tecnici (al quale abbiamo accennato in apertura). Le prerogative economiche dell’autore per questa tipologia di opere sono molto limitate. All’architetto, infatti, spetta un equo compenso da coloro che, senza consenso, eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro, al ricorrere delle seguenti condizioni: (i) sia stata apposta sopra il piano o il disegno la dichiarazione espressa di riserva del diritto al compenso in caso di esecuzione non autorizzata; (ii) abbia fatto seguito il deposito degli elaborati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica). La tutela delle opere di ingegneria dura 20 anni (dal giorno del deposito).

Ove il progetto d’ingegneria che costituisce soluzioni originali di problemi tecnici rappresenti una invenzione industriale è possibile ricorrere a brevettazione, la quale legittimerà l’architetto: (i) ad esercitare il diritto esclusivo di attuazione dell’invenzione; (ii) a disporne e trarne profitto.

Massimiliano Caruso

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