Una delle più difficili convinzioni da vincere in tema di proprietà intellettuale è quella che il software non sia brevettabile.
A ben vedere, anche se può sembrare il contrario, le normative italiana ed europea (art. 52 EPC e 45 CPI) non escludono a priori la brevettabilità del software. E’ opportuno, infatti, scindere il software “as such”, non brevettabile, da quello “non as such”, il quale presentando carattere tecnico è certamente brevettabile. Il carattere tecnico, peraltro, non è garantito dal fatto che il software sia in grado di “dirigere” un hardware. E’ necessario, invece, che il software sia dotato di “further technical effect”, ossia di un effetto tecnico ulteriore: (i) esterno al computer sul quale è in esecuzione il software (si pensi ai programmi di controllo di processi/apparecchiature); (ii) proprio del software (si pensi ad un motore di ricerca). Ove, in altri termini, si vada al di là della normale interazione software – hardware non può essere esclusa la brevettabilità del software.