“Ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione, è necessario che, sotto il profilo sostanziale, l’invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un’attività creativa dell’inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca). A fronte della contestazione del brevetto concesso, l’indagine sui requisiti di brevettabilità va condotta con riferimento alla descrizione ed ai disegni depositati a corredo della domanda: la mancanza o l’insufficienza della descrizione non può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto.”
Commento
La Cassazione, nella pronuncia in esame, ribadita la ovvia necessità del requisito della novità ai fini della brevettabilità per invenzione, chiarisce come, in sede di contestazione della validità di un brevetto, l’indagine sui requisiti di brevettabilità sia da condursi con riferimento alla descrizione ed ai disegni depositati originariamente a corredo della domanda (non essendo ammissibile una attività suppletiva ex post).
Massimiliano Caruso
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