Voluntary disclosure: regole per il rientro dei capitali e modalità operative.

La legge 15 dicembre 2014, n. 186, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 (di seguito legge), recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché del potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”, risponde alla necessità di promuovere, attraverso l’adozione di una procedura straordinaria, la collaborazione volontaria del contribuente per consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia. In tale senso, infatti, la procedura delineata dalla legge, coerentemente con le linee tracciate dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), non è solo finalizzata a fornire al contribuente uno strumento che gli consenta di definire la propria posizione fiscale pregressa ma, escludendo l’anonimato ed essendo informata ai princìpi della spontaneità, della completezza e della veridicità, contiene misure effettivamente strumentali alla futura compliance da parte di coloro ai quali è destinata.

Le misure si inquadrano in un piano strategico nazionale di contrasto all’evasione fiscale, determinato anche dall’introduzione, nello stesso contesto normativo, del nuovo reato di autoriciclaggio che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, punisce severamente talune attività di manipolazione dei capitali, frutto anche di reati fiscali, tese ad occultarne l’origine delittuosa, anche se a commettere tali attività è l’autore del reato fiscale ed anche se il reato fiscale è prescritto o si è estinto. Viene, inoltre, previsto il sequestro, ai fini della confisca anche per equivalente, del prodotto, del prezzo e del profitto di tale reato, nonché pesanti sanzioni amministrative e interdittive per le società e gli enti che non provvederanno ad adottare un modello organizzativo idoneo ad impedire la commissione di tale reato da parte dei propri dirigenti e dipendenti.

Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco hanno sottoscritto rispettivamente il 23 febbraio 2015, il 26 febbraio 2015 e il 2 marzo 2015 l’Accordo che, prevedendo lo scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali secondo lo standard OCSE, pone fine al segreto bancario. Ciò consente ai cittadini italiani che detengono in maniera illegale investimenti e attività finanziarie in tali Paesi di accedere alla procedura di regolarizzazione alle condizioni più favorevoli previste dalla legge.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato i chiarimenti (con la circolare 10/E del 13 marzo 2015) destinati ai contribuenti interessati a rimettersi in regola attraverso la procedura straordinaria di collaborazione volontaria prevista dalla legge sul rientro dei capitali.

I contribuenti (oltre alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici e alle associazioni equiparate, fiscalmente residenti in Italia, che abbiano violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, possono aderire alla voluntary disclosure anche coloro che, pur non essendo residenti – la circolare cita esplicitamente i casi di artisti e sportivi stranieri -, abbiano comunque, di fatto, fissato il proprio domicilio o la residenza in Italia per la maggior parte del periodo di imposta, gli «estero residenti fittizi», i cittadini «trasferiti» in Paesi black list, i soggetti «esterovestiti», i trust e i trust «esterovestiti», i contribuenti che detengono attività all’estero senza esserne formalmente intestatari, avendo fatto ricorso a soggetti interposti o a intestazioni fiduciarie estere) intenzionati ad avvalersi della procedura straordinaria per rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità (su redditi e addizionali, sostituti d’imposta, Irap, contributi previdenziali, Iva e ritenute) commesse fino al 30 settembre 2014 in materia di emersione e rientro di capitali potranno avviarla esclusivamente per via telematica entro il 30 settembre 2015.

Non possono aderire alla procedura straordinaria i contribuenti che, prima di presentare la domanda, siano venuti a conoscenza di ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento nei loro confronti, di essere indagati o imputati in procedimenti penali per violazioni di norme tributarie relativi alla procedura.

La procedura si perfeziona in seguito al versamento di tutte le somme dovute, in un’unica soluzione o in tre rate di pari importo: in caso di perfezionamento, l’adesione riduce le sanzioni amministrative ed esclude, in alcune forme, dalla punibilità penale.

Il tutto va ad inserirsi in un contesto che ha visto l’Italia impegnarsi sul piano dello scambio di informazioni fiscali sottoscrivendo a Berlino, il 29 ottobre 2014, in occasione del Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell’OCSE, unitamente ad altri 51 Paesi, l’Accordo per l’implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni, che si estenderà a 92 Paesi nel corso del 2018.

Massimiliano Caruso

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