Ammissibilità della clausola di diseredazione meramente negativa. Cassazione 8352/2012.

“La clausola di diseredazione integra un atto dispositivo delle sostanze del testatore, costituendo espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi nel contenuto tipico del testamento: il testatore, sottraendo dal quadro dei successibili ex lege il diseredato e restringendo la successione legittima ai non diseredati, indirizza la concreta destinazione post mortem del proprio patrimonio.

Il “disporre” di cui all’art. 587 c.c., comma 1, può dunque includere, non solo una volontà attributiva e una volontà istitutiva, ma anche una volontà ablativa e, più esattamente, destitutiva. Altre volte, d’altronde, il nostro legislatore ha concepito disposizioni di contenuto certamente patrimoniale, che non implicano attribuzioni in senso tecnico e che possono genericamente farsi rientrare nella nozione di “atto dispositivo” del proprio patrimonio ex art. 587 c.c., comma 1, avendo utilizzato il termine “disposizione” nel senso riferito in questa sede (in materia di dispensa da collazione, di assegno divisionale semplice, di onere testamentario, di ripartizione dei debiti ereditari, di disposizione contraria alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, di disposizione a favore dell’anima e di divieti testamentari di divisione).

Le varie ipotesi in cui l’attività dispositiva possa manifestarsi sono tutelate dall’ordinamento purchè non contrastino con il limite dell’ordine pubblico: ogni disposizione patrimoniale di ultima volontà, anche se non “attributiva” e anche se non prevista dalla legge, può dunque costituire un valido contenuto del negozio testamentario, solo se rispondente al requisito di liceità e meritevolezza di tutela, e se rispettosa dei diritti dei legittimari.

L’ammissibilità della clausola diseredativa, quale autonoma disposizione negativa, appare, infine, in linea con l’ampio riconoscimento alla libertà e alla sovranità del testatore compiuto dal legislatore, che in altri ambiti del diritto successorio ha ammesso un’efficacia negativa del negozio testamentario: nell’ambito del contenuto patrimoniale del testamento, non solo il testatore può ben gravare il proprio erede di una hereditas damnosa, ma può escludere il legittimario dalla quota disponibile, sia mediante l’istituzione nella sola quota di legittima, sia mediante il legato sostitutivo previsto dall’art. 551 c.c.; il testatore può inoltre modificare le norme che la legge pone alla delazione successiva, escludendo l’operatività del diritto di rappresentazione a favore dei propri congiunti con la previsione di più sostituzioni ordinarie o, addirittura, con un’esclusione diretta.

In conclusione, deve in proposito affermarsi il seguente principio di diritto: “E’ valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili”.”

Commento

La Suprema Corte sovverte completamente, con la pronuncia in esame, quello che pareva essere un orientamento ormai consolidato in tema di diseredazione negativa di successibili ex lege (non legittimari). Si finisce, in questo modo, con l’accogliere e dare il giusto valore alla tesi sostenuta fin dal lontano 1966 da notissima dottrina. A personalissimo avviso dello scrivente questa impostazione è assolutamente preferibile. La pretesa di una istituzione implicita, per riconoscere validità alla diseredazione espressa, non poteva che destare legittime perplessità.

Massimiliano Caruso

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