Una delle più importanti innovazioni del D.L. sulle liberalizzazioni è stata l’introduzione nel codice civile dell’art. 2643 bis, il quale ha segnato la nascita delle “società semplificate a responsabilità limitata”. Come può evincersi dalla scelta del nome adottato, non si tratterà di un nuovo tipo sociale, quanto della possibilità di costituire una società a responsabilità limitata (bisogna segnalare, infatti, come, al di fuori degli elementi che si segnaleranno, la disciplina di rimando rimane quella delle s.r.l.) più snella burocraticamente, nella quale meglio incorporare lo spirito imprenditoriale degli under-35.
Rispetto a quanto originariamente previsto dal Decreto Liberalizzazioni – come appare evidente da quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012 – sono state apportate notevoli modifiche:
1. La società sarà identificata col nome di società a responsabilità limitata semplificata (e non più con società semplificata a responsabilità limitata).
2. Per l’atto costitutivo sarà necessario l’atto pubblico (e, quindi, l’intervento del Notaio) che sarà, però, gratuito.
3. Il capitale (da versarsi per intero) dovrà essere versato all’organo amministrativo e non potrà eccedere i 9.999 euro.
4. Il capitale sociale dovrà essere liberato attraverso versamenti in denaro (non sono ammessi conferimenti di beni, crediti, o servizi);
5. Gli amministratori dovranno essere necessariamente soci.
6. Eventuali modifiche statutarie richiederanno l’atto pubblico (e, nel silenzio della legge, deve presumersi siano non gratuite).
7. La cessione delle quote potrà avvenire a favore di soli soggetti che non abbiano compiuto 35 anni.
8. Non sono più disciplinati gli esiti societari nel caso di socio che compia i 35 anni. Sorge il dubbio, allora, se la Srls si trasformi in una Srl “ordinaria” (previo contestuale aumento di capitale sociale in adeguamento a quello minimo della Srl ordinaria) o se sia soggetta a scioglimento.
La più importante delle pecche che connotano la S.s.r.l. è rappresentata dalla mancanza di modulabilità di atto costitutivo e statuto, nonché da una evidente approssimazione del legislatore, il quale lascia in bianco tutta una seria di questioni che alimenteranno il dibattito dottrinal-giurisprudenziale: si pensi alla cessione di quote a terzi estranei alla compagine sociale (generalmente regolamentato con l’introduzione di clausole di prelazione e di gradimento), alla trasferibilità mortis causa della quota sociale (liquidazione o subentro in società?); al tema delle maggioranze assembleari (inapplicabili nella Srls), ecc.
Nel disegno originale delle società semplificate a responsabilità limitata (in accordo al testo del Decreto Liberalizzazioni riportato in calce) era previsto che:
1) la costituzione non necessitasse di atto pubblico; le “società semplificate a responsabilità limitata” potevano conseguentemente nascere – in esenzione da diritti di bollo e segreteria – con comunicazione unica dell’atto costitutivo al registro delle imprese;
2) i soci, al raggiungimento dei 35 anni, fossero «esclusi di diritto» ex art. 2473-bis cod.civ. (salvo rimborso da determinarsi sulla base delle norme in tema di recesso).
3) la società avesse una durata limitata nel tempo (di norma 17 anni cioè 35–18), salvo che non si vi fosse un continuo avvicendarsi di under-35;
Massimiliano Caruso
Testo Decreto sulle liberalizzazioni. Art. 4 – Accesso dei giovani alla costituzione di Società a responsabilità limitata.
1. Dopo l’art. 2463 del Codice civile, è inserito il seguente articolo 2463-bis:
“1. Una “società semplificata a responsabilità limitata” può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2. I requisiti soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata della società.
3. Il socio che perda i requisiti di cui al primo comma, è escluso di diritto dalla società ex art. 2473 bis del Codice civile, salva la possibilità di trasformare la società in altra società di capitali secondo le norme del Codice civile.
4. Il socio assente o dissenziente alla delibera di cui al comma precedente ha diritto di recesso nei 15 giorni successivi alla delibera di trasformazione.
5. La società deve costituirsi con un capitale minimo di 1 euro, interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti possono essere effettuati soltanto in denaro.
6. Per la costituzione e le eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo della società di cui al presente articolo non è richiesto l’atto pubblico, essendo sufficiente una comunicazione unica telematica al registro delle imprese, esente da diritti di bollo e di segreteria, nella quale sia dichiarato il possesso dei requisiti d’età, l’ammontare del capitale versato e gli ulteriori requisiti di cui all’art. 2463.
7. Nella denominazione sociale deve apparire chiaramente la denominazione “Società semplificata a responsabilità limitata”.
8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2462 e ss. in quanto compatibili.”
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La norma inserisce dopo l’art. 2463 del codice civile l’art. 2463-bis, che disciplina la fattispecie di “società semplificata a responsabilità limitata”, sottoposta ad un regime altamente agevolato sia per quanto riguarda l’ammontare del capitale (previsto nel minimo di un euro) che le formalità di costituzione.
La disposizione tende a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro – allineando il requisito dell’età fino ai trentacinque anni in coerenza con l’art. 27 della manovra estiva (circa il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, contenuto nel decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011) – mediante la loro partecipazione a strutture associate prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impediscono l’accesso a tale tipo di struttura da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti.
Massimiliano Caruso
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