Responsabilità del chirurgo nella fase post operatoria. Cassazione 17222/2012.

“Il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è per nulla avulso dall’intervento operatorio; non foss’altro che per il fatto che le esigenze di cura ed assistenza del paziente sono con tutta evidenza rapportate alle peculiarità dell’atto operatorio ed al suo andamento in concreto: contingenze note al capo equipe più che ad ogni altro sanitario.”

Commento

La posizione di responsabilità propria del capo di una equipe chirurgica si estende a tutto il contesto post operatorio, non essendo limitata al solo ambito strettamente operatorio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un medico condannato in appello per omicidio colposo in virtù della morte di un neonato (con un giorno di vita) operato per l’esecuzione di ileostomi. La responsabilità del chirurgo attiene, nel caso in esame, al mancato ricovero in unità di terapia intensiva ed alla totale assenza di disposizioni relative al monitoraggio dei parametri vitali, eventi alla base della impossibile tempestiva diagnosi di una emorragia fatale. Il capo equipe, in quanto soggetto maggiormente a conoscenza delle peculiarità dell’atto operatorio, non può che essere responsabile dell’andamento in concreto delle fasi immediatamente successive allo stesso.

Massimiliano Caruso

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