“In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettata, salvo diversa volontà delle parti, pro solvendo, tuttavia, poiché l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento”.
Commento.
L’assegno è, come noto, un mezzo di pagamento e titolo di credito pagabile a vista, il cui perfezionamento giuridico è riconducibile all’entrata in circolazione dello stesso. Non è, quindi, illegittimo sostenere che la prova dell’estinzione dell’obbligazione possa proficuamente essere fornita partendo dalla dimostrazione dell’avvenuta emissione dell’assegno.
Nel caso in cui si fosse in grado di dimostrare l’emissione del titolo da parte del debitore, spetterà poi al prenditore/creditore la prova del mancato incasso. Prova che non può prescindere dalla produzione dell’assegno. E’ evidente come, essendo l’assegno assoggettabile alla legge di circolazione dei titoli di credito, il possesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implichi il mancato incasso della somma portata dal titolo. Nell’ipotesi in cui il creditore non sia nella posizione di produrre l’assegno, dovrebbe, quantomeno, dimostrare l’esistenze di circostanze diverse dall’incasso che possano giustificare il mancato possesso del titolo.
E’ evidente, allora, come il pagamento si intenda provato nel caso in cui, a fronte della dimostrazione dell’emissione dell’assegno in adempimento al quantum dovuto ad opera del debitore, l’accipiens non sia in grado di produrre il titolo.
La Cassazione è correttamente orientata a sanzionare “il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all’incasso, trattenendolo senza restituirlo all’acquirente”, ritenendo tale modus operandi “contrario a correttezza e buona fede…”.
Deve in conclusione ritenersi che l’accettazione dell’assegno bancario (quale mezzo di pagamento) da parte del creditore ponga in capo allo stesso l’onere di porre all’incasso il titolo. Il mancato buon fine dell’assegno bancario non concretamente posto in riscossione è, quindi, unicamente riferibile al comportamento del prenditore. Il comportamento omissivo, oltre a violare le regola di correttezza poste dall’art. 1175 c.c., è da equipararsi, a tutti gli effetti di legge, all’avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell’obbligazione ai sensi art. 1197 c.c. (Cass. 12079/2007).
Massimiliano Caruso
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