Entrerà in vigore il primo gennaio 2013 la nuova disciplina che modula i termini entro cui il debitore deve effettuare il pagamento nelle “transazioni commerciali” e che contestuale prevede l’innalzamento del tasso minimo degli interessi legali moratori.
Il decreto legislativo 192 del 9 novembre 2012 (emanato in recepimento della direttiva Ue 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra Pubbliche Amministrazioni) si pone nell’ottica di una concreta attuazione della delega conferita al Governo con l’articolo 10 della legge 180 del 2011 (c.d. Statuto delle imprese).
Le modifiche apportate al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 hanno la dichiarata finalità di incrementare la liquidità del sistema produttivo, agevolando i creditori della Pubbliche Amministrazione. Non può farsi a meno di osservare, però, come, nel concreto, le finalità prospettate troveranno un ostacolo nelle tempistiche processuali di un’eventuale condanna della Pubblica Amministrazione e della susseguente fase esecutiva, contrapponendosi alle esigenze di liquidità dell’impresa il sistema di “garanzie” poste a protezione della P.A. (si pensi alla necessità del preventivo decorso del termine dilatorio dei 120 giorni, previsto come condizione di efficacia del titolo esecutivo e di procedibilità dell’esecuzione, plurimamente assoggettato al sindacato del Giudice delle Leggi (cfr. Corte Cost. 343/2006).
Entrando nello specifico, si osserva come numerose siano le modifiche alla normativa di cui al D.Lgs. 231/2002. E’ stata, infatti, introdotta la previsione del termine massimo di 30 giorni entro il quale le Amministrazioni dovranno pagare i loro fornitori e prestatori di servizi, prorogabile a 60 giorni solo ove ciò trovi giustificazione nella natura o nell’oggetto del contratto o nelle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Non sono ammissibili ulteriori proroghe. Eventuali clausole contrattuali volte a modificare la data di ricevimento della fattura sarebbero nulle. Nel caso, infine, di violazione dei termini di pagamento oppure nei casi di mancata effettuazione dei pagamenti, la normativa prevede una maggiorazione automatica del tasso degli interessi legali moratori di otto punti percentuali.
Massimiliano Caruso
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