Una delle più difficili convinzioni da vincere in tema di proprietà intellettuale è quella che il software non sia brevettabile.

A ben vedere, anche se può sembrare il contrario, le normative italiana ed europea (art. 52 EPC e 45 CPI) non escludono a priori la brevettabilità del software. E’ opportuno, infatti, scindere il software “as such”, non brevettabile, da quello “non as such”, il quale presentando carattere tecnico è certamente brevettabile. Il carattere tecnico, peraltro, non è garantito dal fatto che il software sia in grado di “dirigere” un hardware. E’ necessario, invece, che il software sia dotato di “further technical effect”, ossia di un effetto tecnico ulteriore: (i) esterno al computer sul quale è in esecuzione il software (si pensi ai programmi di controllo di processi/apparecchiature); (ii) proprio del software (si pensi ad un motore di ricerca). Ove, in altri termini, si vada al di là della normale interazione softwarehardware non può essere esclusa la brevettabilità del software.

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Nel prossimo decennio la lifescience diventerà uno dei settori portanti dell’industria. Il progresso tecnologico ivi correlato porterà a risultati strabilianti.

L’Italia solo di recente (nel 2010) ha introdotto una disciplina ad hoc in tema di brevettabilità delle biotecnologie.

L’invenzione è biotecnologica quando riferibile a tecniche che utilizzano organismi viventi, o loro parti, per realizzare o modificare prodotti, ovvero migliorare o modificare alcune, o tutte, le caratteristiche di piante o animali, per sviluppare microrganismi o organismi destinati ad usi specifici.

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Quello delle opere dell’architettura è un interessantissimo campo di applicazione del diritto d’autore (in primis) e della proprietà intellettuale (secondariamente).

Opere e progetti d’architettura, infatti, trovano sostanziale tutela nel diritto d’autore, sia in ambito nazionale (legge sul diritto d’autore) che internazionale (Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche). La creatività e l’originalità dell’opera, come ovvio, continuano ad essere elementi essenziali del diritto d’autore, a prescindere dall’ambito di applicazione. Limitando il campo d’osservazione all’architettura, si fa osservare come la nostra giurisprudenza sia tendenzialmente orientata a considerare mancante l’elemento della creatività nel caso in cui le forme architettoniche siano rese necessarie dalla funzione dell’opera da realizzare. In altri termini, le forme architettoniche, pur in mancanza di creatività assoluta, devono essere svincolate dalla soluzione tecnica di un problema, per poter essere coperte da diritto d’autore. Sono da ritenersi pienamente tutelabili, quindi, i progetti, non strettamente tecnico-ingegneristici (ma si veda quanto si dirà nel prosieguo), dotati di evidenti profili architettonici e urbanistici e di un minimo di creatività.

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Per l’oggetto delle imprese ed il luogo in cui esse sono esercitate, non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte dalle società, essendo sufficiente il rapporto fra i rispettivi oggetti sociali, risultanti dagli atti costitutivi sottoposti a pubblicità; l’oggetto sociale costituisce, infatti, non solo la sfera di azione tecnica della società, ma anche l’esteriorizzazione della sua potenzialità espressiva ed espansiva, immediatamente percepibile da tutti i soggetti che entrino in rapporto con essa, in forma negoziale o concorrenziale. Continue Reading

La Cassazione, con la sentenza 19650/2012, si allinea agli orientamenti più rigorosi nell’interpretazione della legge 55/2010. La legge Reguzzoni-Versace non si presta a dubbi (tralasciando le note problematiche di compatibilità con il diritto doganale europeo ed un difficile allineamento con alcuni dettami comunitari), quantomeno in relazione alla parte in cui stabilisce che la dicitura made in Italy è permessa esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.

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Durante il panel “Innovation and visionary start-up founders: the importance of intellectual property”, tenutosi nei nostri studi in occasione del World Intellectual Property Day 2012, è stato sollevato, in modo inaspettato, un interrogativo che ruota intorno alla concreta difficoltà d’investimento nel nostro Paese. Ci è stato chiesto, in altri termini, il motivo per il quale chi potrebbe investire in Italia decide di non farlo. Pur non essendo questa la sede adatta (dovremmo, infatti, limitarci a trattare questioni prettamente giuridiche), vale la pena di soffermarsi sulle ragioni di questa limitatissima propensione all’investimento nel nostro Paese, rendendo accessibili le osservazioni emerse durante il panel anche ai non partecipanti allo stesso.

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“Ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione, è necessario che, sotto il profilo sostanziale, l’invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un’attività creativa dell’inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca). A fronte della contestazione del brevetto concesso, l’indagine sui requisiti di brevettabilità va condotta con riferimento alla descrizione ed ai disegni depositati a corredo della domanda: la mancanza o l’insufficienza della descrizione non può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto.”

Il 26 aprile 2012 sarà celebrata la XII Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale, organizzata dalla World Intellectual Property Organization (WIPO).

Senza Proprietà Intellettuale non avremmo innovazione.

L’innovazione è il contributo di isolati visionari e persone incomprese, è il sorpasso dell’ingegno sul genio. Dietro ogni grande innovazione, sia essa artistica, sia essa tecnica, si nasconde una storia fatta di curiosità personale, di intuizione, di determinazione. Una storia che ha cambiato in meglio la vita umana ed il modo di pensare delle persone.

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Secondo il regolamento sul marchio comunitario, possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, comprese le cifre, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, come, ad esempio, la specie, la qualità o la quantità.

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