“L’amministrazione di sostegno, introdotta nell’ordinamento dalla leggen. 6/2004, art. 3, ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 c.c.
“La trasformazione eterogenea introdotta con la riforma del diritto societario, la quale consente la trasformazione di società di capitali in enti diversi e viceversa, è attuabile esclusivamente nelle ipotesi espressamente previste dall’articolo 2500 septies, codice civile, ipotesi che non possono essere estese in via analogica ad altre fattispecie. Non può quindi ritenersi ammissibile la trasformazione di una società di persone in un’impresa individuale, alla quale osta, oltre al richiamato dato normativo, la diversa natura della persona giuridica e della persona fisica, così come varie pronunce giurisprudenziali avevano rilevato in epoca precedente alla riforma.”
“Deve ritenersi ammissibile la fusione eterogenea per incorporazione di una società a responsabilità limitata in una fondazione.
La previsione, nel nostro ordinamento, dell’istituto della trasformazione eterogenea, di cui agli artt. 2500 septies e ss. c.c., implicitamente consente – pur in assenza di un dato normativo espresso – la fusione eterogenea, atteso che il risultato conseguito non sarebbe diverso da quello derivante da una sequenza procedimentale – certamente lecita –di trasformazione eterogenea e conseguente fusione omogenea, purché siano garantiti gli interessi dei soci e dei terzi.
Dopo una lunga attesa, propagatasi per mesi, è finalmente arrivata la pronuncia (n. 15 del 28/07/2011) del Consiglio di Stato atta a sopire i numerosissimi dubbi interpretativi sorti in tema di D.I.A. (nel frattempo sostituita, quasi in toto dalla Sostituzione Certificata di Attività o S.C.I.A.).
Con riguardo alla fattispecie del cd. handling aeroportuale la Cassazione (Cass. 9810/1997) ha avuto modo di chiarire che, nel rapporto di handling, avente ad oggetto, tra le varie attivita’ di assistenza a terra, la custodia ed il deposito delle merci sbarcate, e’ ravvisabile (per effetto della consegna delle cose trasportate dal vettore aereo all’impresa esercente, con l’obbligo di quest’ultima di conservarle e restituirle al destinatario) la fattispecie negoziale del deposito a favore del terzo destinatario, il quale, in caso di avaria della merce in fase di deposito, e’, per l’effetto, il principale legittimato a proporre azione risarcitoria nei confronti dell’handler.
“Giurisprudenza costante di questa Corte afferma che lo scioglimento si perfeziona con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l’omologa di quella consensuale) (per tutte, Cass. n. 8643 del 1992; n. 2944 del 2001). Nel passaggio in giudicato (o nell’omologa) si individua dunque il momento in cui sorge l’interesse ad agire, concreto ed attuale, volto scioglimento della comunione e alla divisione, ma esso può anche riguardarsi come il fatto costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la conseguente divisione.”
“L’art. 2495, secondo comma, c.c., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione in conseguenza dell’indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intrannuali delle citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 delle Preleggi e dell’art. 73, ult. comma, Cost.
“Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775-bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti.
Le Sezioni Unite confermano “definitivamente” l’orientamento dottrinal-giurisprudenziale prevalente, il quale esclude la possibilità che un coniuge in comunione legale possa rifiutare il coacquisto. Nello specifico è stato statuito che la dichiarazione di destinazione ad attività professionale contenuta nell’atto pubblico di compravendita di un immobile allo scopo di sottrarlo alla comunione legale dei coniugi non ha efficacia negoziale. ll sopravvenuto accertamento della comunione legale non è, tuttavia, opponibile al terzo acquirente in buona fede. Le Sezioni Unite hanno ribadito che la dichiarazione ex art. 179 comma 2 c.c. è meramente ricognitiva. L’intervento adesivo del coniuge non acquirente, infatti, è richiesto solo in funzione di necessaria documentazione della natura personale del bene, unico presupposto sostanziale della sua esclusione dalla comunione.