Come abbiamo avuto modo di anticipare in questo articolo, il 30 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue (Catalogo degli investimenti stranieri in Cina), pubblicato il 24 dicembre 2011 dal Governo cinese, quale National Development and Reform Commission (NDRC) e Ministry of Commerce (MOFCOM).
Gli Hybrid Mismatch Arrangements sono un insieme variegato di strutture ibride utilizzate per sfruttare differenze di trattamento fiscale, di strumenti finanziari o forme societarie, al fine di ottenere vantaggi fiscali indebiti (generazione indebita di credito d’imposta per imposte corrisposte all’estero; deduzione dei costi in uno Stato a fronte della non tassazione in altro; doppia deduzione dei costi negli Stati coinvolti).
Il 30 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue (Catalogo degli investimenti stranieri in Cina), pubblicato il 24 dicembre 2011 dal Governo cinese, quale National Development and Reform Commission (NDRC) e Ministry of Commerce (MOFCOM). Introdotta per la prima volta nel 1995, la normativa ha subito una serie di modifiche nel 1997, 2002, 2004, 2007.
La Cina è indubbiamente tra i partner commerciali più ambiti a livello mondiale, come fin troppo evidente dall’analisi dei dati di interscambio Cina-Resto del mondo. La dimensione del commercio estero, il numero immenso di imprese coinvolte ed il desiderio di concludere affari irripetibili spingono, talvolta, operatori italiani poco attenti a decisioni avventate. È concreta la possibilità di imbattersi in operatori internazionali intenzionati ad approfittare della buona fede ed inesperienza dei partner esteri. Anni di contrattazioni internazionali insegnano che la cautela è il discrimine tra un accordo commerciale che non presenterà sorprese ed uno che produrrà danni irreparabili.
Il crescente trend di esperienze non pienamente positive (oggettivamente una minoranza sul totale dei rapporti commerciali in essere) rende opportuna la segnalazione di pratiche sospette (dietro le quali si nascondono, spesso, vere e proprie truffe) poste in essere da imprese cinesi a danno di imprese italiane.
(Esempio formula)
“If the contractor fails to complete the construction supply, erection, operation, maintenance or any of them within this period stipulated in Article Twenty-Two of these conditions, or within the period fixed (…)shall pay liquidated damages at the rate of…”
Nella contrattazione internazione è frequente l’utilizzo di clausole penali. L’argomento in esame, a prima vista classico e consolidato, gode di rinnovata attualità. In alcuni ordinamenti (Francia, Belgio) è dato, infatti, rinvenire modifiche legislative. La Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) ha regolamentato l’uniformità di tali clausole. Sono disciplinate, inoltre, nell’ambito dei principi Unidroit dei Contratti Commerciali Internazionali (art. 7.4.13), così come nel PECL (art. 1:509).
(Formula)
In the event that any one or more of the provisions contained herein shall, for any reason, be held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provisions of this agreement, but this agreement shall be construed as if such invalid, illegal or unenforceable provisions had never been contained herein, unless the deletion of such provision or provisions would result in such a material change so as to cause completion of the transactions contemplated herein to be unreasonable.
Le c.d. severability clauses (o salvatorius clauses) sono pattuizioni con le quali si persegue il mantenimento in vita del contratto, anche nel caso in cui parte di esso sia considerato nullo, inesistente o sia annullato . È evidente, sin dalla definizione, come esse salvaguardino l’interesse della parte contrattuale che voglia godere della esecuzione del contratto. Esse, infatti, servono sostanzialmente ad escludere eccezioni di adempimento basate sulla nullità contrattuale.