“Le società capogruppo, o comunque altre società del gruppo, possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, per il reato commesso nell’ambito dell’attività di altra società del gruppo, purchè nella sua consumazione concorra con il soggetto che commette il reato una persona fisica che agisca per conto della holding o di altra società perseguendo anche l’interesse di queste ultime.”
Commento.
La Cassazione, nel pronunciarsi per la prima volta sul tema in esame, ha chiarito – adeguandosi a quanto sostenuto da attenta dottrina – che non è sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Massimiliano Caruso
contactus@singulance.com