[Disciplina di riferimento]
(i) DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012;
(ii) aggiornato con le variazioni apportate dal DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto del 2013, n. 99;
(iii) integrato con le indicazioni interpretative introdotte dalle circolari 16/E dell’11 giugno 2014 dell’Agenzia delle Entrate e 3672/C del 29 agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo economico;
(iv) aggiornato con le variazioni apportate dal DL 24 gennaio 2015, n. 3 (cd. investment compact).
[Cosa sono]
Definizione di startup innovativa. Le startup innovative sono le società di capitale, costituite anche in forma cooperativa, o le Società Europee, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in possesso dei seguenti requisiti:
(i) sono nuove o comunque hanno meno di 5 anni di attività;
(ii) hanno sede principale in Italia;
(iii) presentano un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
(iv) non distribuiscono utili;
(v) hanno come oggetto sociale lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
(vi) non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (l’operazione di trasformazione, a differenza delle operazioni di scissione, fusione, conferimento e cessione d’azienda o ramo di essa, non ostacola, invece, il riconoscimento del regime di cui agli articoli 25 e seguenti del DL 18 ottobre 2012, n. 179). Il MISE, in risposta ad uno specifico quesito della Camera di Commercio di Rimini, ha riconosciuto la possibilità di accedere al regime delle startup innovative ad una società a responsabilità limitata unipersonale costituita per effetto della cessione di un’azienda individuale, titolare di una privativa industriale, al fine di non “creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall’articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società”.
(vii) il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:
(a) almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo.
Le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa dalla quale risulti una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la startup innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza); così facendo, egli si impegna a riportare nel primo bilancio d’esercizio i costi per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenute dalla start-up innovativa, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto del requisito in commento del 15%.
(b) la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale.
Il DL 18 ottobre 2012, n. 179 specifica che deve trattarsi di dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.
La locuzione “impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo” va intesa come impiego di dipendenti o collaboratori a prescindere dalla forma contrattuale. Rientrano quindi i collaboratori occasionali e professionisti esterni che operano con la società in base a contratti diversi da quello di lavoro dipendente. Sono altresì ricompresi gli amministratori quando sono soci lavoratori che partecipano all’attività dell’impresa.
Nel caso in cui il contenuto innovativo della startup derivi proprio dalla presenza del requisito sub (b) le società che si iscrivono nel Registro Imprese e contestualmente nella sezione speciale delle Startup sono sempre tenute ad inoltrare la Comunicazione Unica anche all’INPS e all’INAIL.
(c) l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.
La startup, in altri termini, deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
Le startup innovative possono, di conseguenza, assumere la forma giuridica di: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperativa, Societas Europaea residente in Italia, ovvero società non residenti in possesso dei medesimi requisiti di quelle residenti, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino in Italia un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione. Per Societas Europaea si intende quella costituita in base al Regolamento (CE) 2157/2001, nonché la società cooperativa europea disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1435/2003.
In riferimento alle startup innovative non residenti si fa osservare con riferimento specifico al requisito relativo all’obbligo di avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico” che tale requisito deve sussistere anche in capo alla stabile organizzazione in Italia, la quale, pertanto, deve svolgere un’attività ammissibile al regime delle startup innovative, anche se non necessariamente coincidente con quella della società estera. Parimenti il possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera h), del DL 18 ottobre 2012, n. 179, nonché il requisito per cui la startup innovativa non deve essere stata costituita per effetto di un’operazione di aggregazione aziendale, devono essere verificati anche con riferimento alla stabile organizzazione. Non è richiesto, naturalmente, per le startup innovative non residenti il requisito di avere la sede principale dei propri interessi ed affari in Italia atteso che le stesse esercitano in Italia attività di impresa mediante una stabile organizzazione.
Imprese già costituite. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della Legge (19 dicembre 2012) e in possesso dei requisiti previsti dalla stessa, possono iscriversi alla sezione speciale del Registro delle imprese e accedere ai benefici previsti per le startup innovative per un periodo di 5 anni, se la società è stata costituita entro i 2 anni precedenti, di 4 anni, se è stata costituita entro i 3 anni precedenti, e di 3 anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.
Definizione di startup a vocazione sociale. La startup a vocazione sociale è quella che possiede tutti i requisiti delle startup innovative e che opera nei seguenti settori: assistenza sociale; assistenza sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.
Definizione di incubatore certificato. Per incubatore certificato si intende la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Società Europea residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
(i) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
(ii) dispone di attrezzature adeguate all’attività delle startup innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
(iii) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
(iv) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a startup innovative;
(v) ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a startup innovative.
Il possesso di tali requisiti è autocertificato dall’incubatore di startup innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, sulla base degli indicatori e relativi valori minimi che sono stati stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22 febbraio 2013.
Gli incubatori certificati possono beneficiare delle seguenti agevolazione: esonero da diritti camerali e imposte di bollo; uso di stock option; credito d’imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato; accesso semplificato al Fondo Centrale di Garanzia.
Regime pubblicitario. Le startup innovative e gli incubatori certificati devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio.
[Le agevolazioni]
(i) Esonero da diritti camerali e imposte di bollo. Le startup innovative e gli incubatori certificati sono esentati dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché dai diritti di segreteria e dall’imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese. Tali esenzioni sono dipendenti dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di startup innovativa e di incubatore certificato, e durano comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.
(ii) Costituzione e gestione societaria flessibile. L’atto costitutivo delle startup innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione. E’ possibile sottoscrivere l’atto costitutivo (tipizzato) con firma digitale ed iscrivere la startup innovativa nel R.I. senza la necessità di ricorrere all’atto pubblico e, quindi, al notaio.
(iii) Facilitazioni nel ripianamento delle perdite. In caso di perdite sistematiche le startup godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo.
(iv) Disciplina del lavoro tagliata su misura. La startup innovativa può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato. La norma è scritta anche in modo da contrastare il rischio di finte Partite IVA passati i 48 mesi.
(v) Facoltà di remunerazione flessibile: fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile.
(vi) Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale.La startup può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup. Anche gli incubatori certificati possono utilizzare questa modalità di remunerazione.
(vii) Credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato. E’ stato definito un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato nelle startup innovative e negli incubatori certificati. Tali agevolazioni consistono in un credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale totale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro.
(viii) Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup provenienti da persone fisiche (detrazioni Irpef del 19%) e giuridiche (deduzioni dell’imponibile Ires del 20%) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (decreto attuativo): gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (detrazioni Irpef al 25%; deduzioni dall’imponibile Ires al 27%).
(ix) Introduzione dell’equity crowdfunding. Con la pubblicazione del testo definitivo del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali on-line” l’Italia è il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo dedicato. Le startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati.
(x) Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla startup (80% dell’ammontare del finanziamento, nel caso di garanzia diretta; 80% dell’importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia), fino a un massimo di 2,5 milioni di euro (da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilito, non esistendo un limite massimo di operazioni effettuabili), ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso regime speciale riservato alle startup.
La garanzia è concessa senza valutazione dei dati di bilancio dell’impresa o dell’incubatore. Il 20% dell’importo dell’operazione finanziaria rimane a carico del soggetto finanziatore in quanto non assistita da alcuna garanzia, reale assicurativa o bancaria ad eccezione di un’eventuale garanzia personale; si rileva pertanto un certo grado di coinvolgimento della Banca, poiché essa dispone di maggiori elementi conoscitivi sull’impresa e può più facilmente effettuare un’adeguata valutazione delle strategie e delle prospettive di sviluppo della startup innovativa o dell’incubatore, fermo restando che la copertura dell’80% del rischio della operazione finanziaria rappresenta sicuramente un forte incentivo alla concessione del finanziamento. Nel caso in cui il Soggetto Finanziatore acquisisca garanzie, reali, assicurative o bancarie, se la dichiarazione attestante l’iscrizione della startup o dell’incubatore nella sezione speciale del Registro delle imprese è presente, viene fatta salva la concessione dell’intervento a titolo gratuito; se, invece, tale dichiarazione manca, rimangono valide le procedure ordinarie.
Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. L’impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi a una banca per candidarsi a ricevere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, l’impresa si può rivolgere a un Confidi che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande, mentre, con riferimento ai Confidi, occorre rivolgersi ad un operatore accreditato. Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata la delibera. L’impresa viene informata via e-mail sia della presentazione della domanda sia dell’adozione della delibera.
(xi) Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell’Agenzia ICE. Include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l’emissione della “Carta Servizi Startup” che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia.
(xii) Il portale bandi del MISE. Il Ministero dello Sviluppo Economico istituirà nel proprio sito internet istituzionale un portale nel quale saranno indicati tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati, diretti e indiretti, in favore delle startup, oltre che delle piccole e medie imprese innovative. È prevista anche, entro il 30 luglio 2015, l’istituzione, sempre presso il Mise, di un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle startup innovative: dovrà fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento interlocutori dei vari utilizzatori.
(xiii) Fail-fast. Introdotte procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli. Sottraendo le startup innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all’imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio. Sul piano culturale, si mira ad aggredire il paradigma, molto radicato, della stigmatizzazione del fallimento.
(xiv) La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia potrà entrare nel capitale delle startup. Il centro di ricerca genovese potrà partecipare al capitale delle startup insieme a soggetti pubblici e privati, se sarà consentito dal Ministero dell’Istruzione e dell’Economia.
[Focus on: piani di incentivazione per il personale di startup innovative e incubatori certificati]
Il DL 18 ottobre 2012, n. 179 prevede la non imponibilità, sia ai fini fiscali, sia contributivi, del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché di diritti di opzione per l’acquisto degli stessi (di seguito, gli “Strumenti Finanziari”), attribuiti da startup innovative e incubatori certificati (o da una società direttamente controllata dallo stesso) ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi (i “Beneficiari”).
La relativa esenzione permane a condizione che gli Strumenti Finanziari assegnati non siano ceduti dai Beneficiari a startup innovative e incubatori certificati oppure a qualsiasi altro soggetto che:
a. direttamente controlla startup innovative e incubatori certificati;
b. è direttamente controllato da startup innovative e incubatori certificati;
c. è controllato dalla stessa società che controlla anche startup innovative e incubatori certificati (sono considerate società controllate: le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; la società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa).
Il mancato rispetto della condizione anzidetta determina l’immediata decadenza dell’agevolazione e, quindi, la tassazione del reddito di lavoro esentato al momento dell’assegnazione nell’esercizio in cui i Beneficiari cedono gli Strumenti Finanziari loro assegnati. L’esenzione si applica esclusivamente agli Strumenti Finanziari emessi a decorrere dal 19 dicembre 2012.
I compensi oggetto dell’agevolazione devono consistere nell’attribuzione di Strumenti Finanziari emessi da startup innovative e incubatori certificati o da altra società da questo direttamente controllata. Pertanto, i compensi in denaro o i piani di incentivazione che prevedano l’attribuzione di una somma di denaro, anche se determinata sulla base del valore delle azioni delle startup innovative e degli incubatori certificati emittenti, non potranno beneficiare della suddetta agevolazione. A titolo puramente esemplificativo, startup innovative e incubatori certificati potranno pertanto attribuire ai Beneficiari i seguenti compensi agevolati:
(i) azioni e/o quote;
(ii) stock option;
(iii) restricted stock e restricted stock unit;
(iv) strumenti finanziari partecipativi.
Azioni e quote. Startup innovative e incubatori certificati potrebbero attribuire ai Beneficiari, in primis, azioni o quote ordinarie. Nel caso delle startup innovative, queste potrebbero assegnare ai Beneficiari azioni o quote di categoria particolare, ossia con diritti differenti da quelli previsti per le azioni e le quote ordinarie. Le startup innovative, infatti, sia se costituite nella forma di s.p.a., sia se costituite nella forma di s.r.l., possono prevedere nel proprio statuto la possibilità di emettere categorie di azioni o quote dotate di diritti economici e/o amministrativi diversi od ulteriori rispetto a quelli comunemente attribuiti a tutti i soci (es. diritto di voto limitato). In tema di utili, tuttavia, tali diritti particolari non potranno consistere in una percentuale maggiorata dei dividendi, perlomeno per i primi quattro anni di costituzione della società, visto il divieto di distribuzione di utili previsto dal Decreto (il diritto agli utili non proporzionale alla partecipazione sociale potrà scattare nel momento in cui la società potrà distribuire utili).
Stock Option. Le stock option generalmente attribuiscono ai beneficiari il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote di futura emissione della società emittente; le stock option di norma sono concesse gratuitamente. La data in cui vengono concesse le opzioni è nota come grant date. Le opzioni non possono generalmente essere esercitate prima della data di maturazione (vesting date), una volta trascorso il vesting period. La data di maturazione solitamente coincide con il raggiungimento di obiettivi di performance predeterminati e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo prestabilito. Le performance stock option, in particolare, non possono essere esercitate se non in seguito al raggiungimento di risultati aziendali e/o individuali predefiniti o alla crescita del valore della partecipazione (il regolamento del piano può richiedere che detto livello debba essere mantenuto per un certo lasso di tempo, come ulteriore condizione per l’esercizio). Una possibile variante è costituita dalle indexed stock option, nelle quali il prezzo di esercizio non è fisso ma è ancorato ad un parametro oggettivo (che può essere rappresentativo del mercato di riferimento ovvero di un gruppo di imprese concorrenti). Nel regolamento di stock option possono essere altresì previste clausole di accelerazione, le quali dispongono l’immediata esercitabilità delle opzioni al verificarsi di particolari eventi (ad es.: operazioni straordinarie che interessino la società emittente). Possono essere previste anche clausole che limitano la possibilità di esercizio dell’opzione (o di vendita dell’azione acquistata mediante l’esercizio dell’opzione) per un ulteriore lasso di tempo successivo al vesting period. In tal caso il vesting period identifica solamente il periodo di permanenza del manager nella società necessario perché questi possa esercitare l’opzione.
Con riferimento al cd. “stock option plan”, a seconda del rapporto tra (i) valore dell’azione valutato in base ad una perizia in un determinato momento temporale e (ii) importo dello strike price, è possibile distinguere tra: (i) opzioni in the money, quando il valore dell’azione è superiore allo strike price (in tal caso, al Beneficiario conviene esercitare l’opzione); (ii) opzioni out of the money, quando il valore dell’azione è inferiore allo strike price (in tal caso, al Beneficiario non conviene esercitare l’opzione); (iii) opzioni at the money, quando il valore dell’azione è uguale allo strike price (in tal caso, al Beneficiario è indifferente esercitare l’opzione).
Restricted stock e restricted stock unit. Le restricted stock sono azioni o quote soggette a specifiche limitazioni per quanto attiene al loro trasferimento (o al diritto di percepire i relativi dividendi). Tali limitazioni decadono una volta decorso il periodo temporale stabilito a tal fine dalla società emittente. Diversamente, le restricted stock unit attribuiscono al percettore il diritto ad ottenere, in un momento successivo rispetto alla loro attribuzione, la titolarità effettiva di azioni o quote della società emittente. Pertanto, solo una volta decorso il periodo di maturazione previsto le azioni o quote sottostanti vengono effettivamente consegnate al beneficiario. Similmente, i cosiddetti stock appreciation right (normalmente in uso nelle società quotate) prevedono il diritto dei beneficiari di percepire un importo (in denaro o in azioni) corrispondente all’eventuale apprezzamento registrato dalle azioni della società tra il giorno dell’attribuzione di tali stock appreciation right ed il giorno del loro esercizio.
Semplificando, in sintesi:
(i) con il cd. restricted stock grant plan, il beneficiario acquisisce l’immediata titolarità di una determinato quantitativo di strumenti finanziari, la cui concreta disponibilità è spesso condizionata al raggiungimento di obiettivi di performance individuali e/o aziendali;
(ii) con il cd. restricted stock unit plan, il beneficiario acquisisce il diritto di divenire automaticamente titolare ad una data futura e fermo il raggiungimento di obiettivi di performance individuale e/o aziendale, di un determinato quantitativo di azioni;
(iii) con il cd. stock option plan, il beneficiario acquisisce l’opzione di acquistare, in un data futura e fermo il raggiungimento di obiettivi di performance individuale e/o aziendale, un determinato quantitativo di azioni ad un prezzo prefissato.
Strumenti finanziari partecipativi. Startup innovative e incubatori certificati possono emettere strumenti finanziari partecipativi – siano esse costituite sotto forma di s.p.a. o s.r.l. – le cui caratteristiche, termini e condizioni devono essere contenuti nello statuto ed in un apposito regolamento. Lo statuto deve regolare, ad esempio: (i) l’emissione degli strumenti finanziari partecipativi, (ii) l’eventuale diritto di procedere alla nomina di un membro del Cda, (iii) le sanzioni in caso di inadempimento rispetto all’apporto di servizi, (iv) l’eventuale modalità di circolazione a terzi, (v) l’eventuale presenza dell’assemblea speciale e gli obblighi di procedere alla sua convocazione in coordinamento con l’assemblea generale, (vi) le ipotesi di recesso spettanti ai titolari di strumenti finanziari partecipativi ovvero l’eventuale diritto di riscatto. Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono la qualifica di socio né consentono la partecipazione al capitale sociale; tuttavia essi possono conferire diritti patrimoniali ed amministrativi (escluso il diritto di voto in assemblea). Il regolamento di emissione degli strumenti finanziari partecipativi potrebbe prevedere, altresì, la conversione degli stessi in azioni o quote al verificarsi di determinate condizioni o performance di startup innovative e incubatori certificati, consentendo in tal modo ai beneficiari di diventare soci della società.
Modalità applicative. Le startup innovative e gli incubatori certificati che intendano attribuire ai propri Beneficiari uno degli Strumenti Finanziari indicati precedentemente possono optare per l’adozione di un accordo o regolamento che ne disciplini espressamente i termini e le condizioni di emissione e/o maturazione, soprattutto nel caso in cui l’assegnazione sia estesa ad un numero elevato di Beneficiari.
Tale regolamento potrebbe, ad esempio (i) prevedere specifici obiettivi di performance, individuali e/o aziendali, ai quali legare la maturazione dei diritti sottesi all’assegnazione degli Strumenti Finanziari, (ii) condizionare la maturazione alla continuazione del rapporto di lavoro per un periodo minimo di tempo, (iii) obbligare i Beneficiari a mantenere gli Strumenti Finanziari per un periodo di tempo minimo anche successivamente alla maturazione e/o consegna degli stessi (minimum holding period), (iv) disciplinare espressamente la liquidazione degli Strumenti Finanziari in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, stabilendo, ad esempio, che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, si estinguano tutti i diritti non ancora maturati (peraltro l’eventuale presenza di vincoli temporali per l’attribuzione definitiva degli Strumenti Finanziari – ad es. per la consegna delle azioni sottostanti le restricted stock o per l’esercizio della stock option – potrebbe comportare un incentivo alla permanenza nella società da parte del soggetto remunerato).
Assegnazione di azioni o quote. L’assegnazione di azioni o quote può avvenire mediante:
(i) Aumento di capitale a titolo gratuito: le azioni e le quote possono essere attribuite gratuitamente ai lavoratori dipendenti di startup innovative e incubatori certificati, con delibera dell’assemblea straordinaria, nella misura degli utili distribuibili. Con riferimento agli amministratori e agli altri soggetti che non siano legati da vincoli di subordinazione con startup innovative e incubatori certificati, le azioni e le quote possono essere assegnate gratuitamente – sempre previa delibera dell’assemblea straordinaria – nella misura degli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota da destinarsi alla riserva legale (gli utili destinati agli amministratori devono in ogni caso coprire il valore nominale delle azioni/quote e l’eventuale sovrapprezzo). In entrambi i casi, il capitale viene aumentato dall’assemblea straordinaria in misura corrispondente agli utili che si intendono attribuire.
(ii) Aumento di capitale a titolo oneroso: le azioni e le quote possono essere attribuite anche mediante aumenti di capitale a pagamento offerti in sottoscrizione ai lavoratori dipendenti di startup innovative e incubatori certificati (ovvero in favore dei dipendenti di società che controllano o che sono controllate dal Soggetto abilitato), con delibera dell’assemblea straordinaria; ove si tratti di una s.p.a., tale delibera dovrà prevedere l’esclusione del diritto di opzione degli altri soci. Per quanto attiene agli amministratori e agli altri soggetti non legati alla startup innovativa e agli incubatori certificati da un vincolo di subordinazione, l’attribuzione può avvenire con delibera dell’assemblea straordinaria; nel caso di una s.p.a., è necessario che il diritto di opzione alla sottoscrizione da parte degli altri soci venga espressamente escluso o limitato (a condizione che vi sia a tale riguardo un interesse della startup innovative e degli incubatori certificati). L’assemblea straordinaria determinerà il prezzo di emissione delle azioni sulla base del valore del patrimonio netto di startup innovative e incubatori certificati.
(iii) Cessione di azioni o quote proprie: startup innovative e incubatori certificati possono altresì acquistare azioni o quote proprie e successivamente assegnarle ai propri Beneficiari. L’acquisto di azioni o quote proprie da parte di startup innovative e incubatori certificati può avvenire: (i) a titolo oneroso, purché vengano utilizzate solamente le riserve disponibili (ad esempio la riserva rivalutazione di attività iscritte a bilancio o la riserva da sovrapprezzo) risultanti dall’ultimo bilancio approvato (il prezzo pagato dal Soggetto abilitato ai soci per acquistare azioni o quote proprie non può essere superiore all’importo del valore degli utili e delle suddette riserve); (ii) a titolo gratuito. La competenza a deliberare l’acquisto di azioni o quote proprie e la loro successiva cessione spetta all’assemblea ordinaria della startup innovativa e dell’incubatore certificato; il consiglio di amministrazione solitamente esegue l’acquisto costituendo una riserva indisponibile di importo pari al valore delle stesse nel bilancio di esercizio nel quale avviene l’acquisto.
(iv) Attribuzione di stock option, restricted stock o restricted stock unit: le azioni o le quote promesse ai Beneficiari nel contesto di piani di stock option, restricted stock o restricted stock unit possono essere assegnate agli stessi mediante una delle modalità illustrate precedentemente. Per completezza, si noti come, per quanto concerne gli amministratori sprovvisti di deleghe (i) l’attribuzione di stock option o restricted stock su azioni o quote di nuova emissione può essere realizzata attraverso un aumento di capitale gratuito o a pagamento, di competenza dell’assemblea straordinaria (l’aumento può essere deliberato anche dal consiglio di amministrazione, qualora lo statuto preveda una delega in tal senso) e (ii) l’acquisto di azioni e quote proprie della startup o di azioni e quote di società appartenenti al gruppo da assegnare a tali soggetti, deve essere deliberato dall’assemblea ordinaria della relativa società.
(v) Assegnazione di strumenti finanziari partecipativi: l’assegnazione di strumenti finanziari partecipativi a favore dei Beneficiari dovrà essere deliberata dall’assemblea straordinaria. Come anticipato, la possibilità per startup innovative e incubatori certificati di emettere strumenti finanziari partecipativi a favore dei Beneficiari dovrà essere espressamente prevista dallo statuto.
Iter societario. Per quanto riguarda gli adempimenti strettamente procedurali, i Piani di Incentivazione Equity richiedono generalmente i seguenti adempimenti societari:
(i) convocazione del consiglio di amministrazione per l’esame e la delibera del seguente ordine del giorno (a) adozione di un Piano di Incentivazione Equity; (b) descrizione delle modalità di attuazione del Piano di Incentivazione Equity; (c) predisposizione del regolamento del Piano di Incentivazione Equity (nel regolamento del Piano di Incentivazione Equity vengono indicati in dettaglio i diritti amministrativi ed i diritti patrimoniali degli strumenti partecipativi oggetto del piano medesimo. Non è richiesto né il deposito né la registrazione di tale regolamento presso la Camera di Commercio); (d) convocazione dell’assemblea dei soci.
(ii) convocazione di un’assemblea straordinaria dei soci per l’esame e la delibera del seguente ordine del giorno: (a) adozione di un nuovo testo di statuto sociale che preveda l’emissione di strumenti finanziari partecipativi, le prestazioni di servizi e d’opera professionale a titolo di conferimenti a fronte dell’assegnazione di strumenti finanziari, gli aumenti di capitale destinati a terzi, ove non già previsti; (b) adozione di delibere attuative del Piano di Incentivazione Equity (aumento di capitale sociale in caso di emissione di azioni o quote; modifica dello statuto); (c) approvazione del regolamento del Piano di Incentivazione Equity (in caso di emissione di diritti di opzione, occorre la convocazione di un’assemblea straordinaria, nonché la comunicazione al Registro delle Imprese di avvenuta sottoscrizione di azioni e quote per aumento del capitale sociale definitivamente sottoscritto e pagato: quest’ultima non è necessaria se il Piano è attuato mediante acquisto e successiva vendita di azioni o quote proprie).
(iii) convocazione di un’assemblea ordinaria dei soci per l’esame e la delibera del seguente ordine del giorno: (a) acquisto di azioni o quote proprie e successiva loro cessione (il Consiglio di amministrazione procede all’esecuzione dell’acquisto e della cessione, mediante delibera con la quale i relativi poteri sono delegati ad uno o più consiglieri).
[Focus on: work for equity]
Una ulteriore agevolazione fiscale prevista dal DL 18 ottobre 2012, n. 179 riguarda i compensi spettanti ai collaboratori e consulenti di startup innovative e incubatori certificati che, in assenza di un vincolo di subordinazione, prestano a favore degli stessi opere o servizi. In particolare, il work for equity permette a startup innovative e incubatori certificati di remunerare in maniera fiscalmente conveniente tali soggetti mediante l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi.
L’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari nel contesto del work for equity è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della effettiva emissione di tali azioni, quote o strumenti finanziari. Non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli e strumenti finanziari attribuiti nel contesto del work for equity da parte dei beneficiari. La cessione di tali strumenti alla stessa startup emittente, pertanto, non comporterebbe la decadenza dal regime di agevolazione. In ogni caso, eventuali plusvalenze generate su tali atti di cessione a titolo oneroso saranno normalmente assoggettate a tassazione in capo al soggetto alienante al momento della cessione. Resta ferma l’applicazione dell’IVA sulla relativa prestazione, se dovuta e, pertanto, in questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere regolare fattura.
Possono beneficiare della disposizione in oggetto i consulenti, i professionisti e, in generale, i fornitori di opere e servizi delle startup diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi delle stesse.
La remunerazione oggetto del beneficio fiscale non può consistere in denaro. Nell’ambito del work for equity, la startup potrà, pertanto, attribuire:
(i) azioni;
(ii) quote;
(iii) strumenti finanziari partecipativi.
A differenza di quanto avviene nell’ambito dei piani di incentivazione, non sono invece agevolate le assegnazioni di diritti per l’acquisto o la sottoscrizione dei suddetti titoli o strumenti finanziari, quali i diritti di opzione.
Lo statuto di startup innovative e incubatori certificati deve prevedere la possibilità di adottare politiche di work for equity e, specificatamente, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell’apporto di opere o servizi. Per quanto attiene alle modalità di assegnazione dei titoli e degli strumenti finanziari oggetto del work for equity, queste rispecchiano in massima parte le modalità descritte nella trattazione dei piani di incentivazione rivolti agli amministratori e ai soggetti non legati da un vincolo di subordinazione con startup innovative e incubatori certificati (seppur con alcune particolarità, come, ad esempio, nel caso di assegnazione di azioni – previo aumento del capitale a titolo oneroso – riservata a soggetti esterni alla società: in tale caso la delibera dell’assemblea straordinaria dovrà essere preceduta da apposita relazione degli amministratori, nella quale venga evidenziato l’interesse della società emittente rispetto all’emissione.). Peraltro, startup innovative e incubatori certificati potrebbero regolare i termini e le condizioni del work for equity con uno specifico accordo che, similmente ai regolamenti dei piani di incentivazione anzidetti, preveda nel dettaglio il tipo di opera o servizio da rendere, la valorizzazione degli apporti, gli obiettivi di performance da raggiungere e le conseguenze nel caso di mancata fornitura dell’opera o servizio.
Massimiliano Caruso
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