Panel of discussion “Innovation and visionary start-up founders: the importance of intellectual property”. Società a Responsabilità Limitata Semplificata: panacea di tutti i mali o demagogia del legislatore?

Durante il panel “Innovation and visionary start-up founders: the importance of intellectual property”, tenutosi nei nostri studi in occasione del World Intellectual Property Day 2012, sono stati molti i quesiti posti in tema di Società a Responsabilità Limitata Semplificata. La SRLS (già da noi trattata in questo articolo) è una fattispecie molto recente, introdotta dall’art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (meglio noto come decreto sulle liberalizzazioni) convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27. Alcuni degli elementi originariamente caratterizzanti la SRLS sono venuti meno con l’approvazione del “Decreto Sviluppo” (limitazione agli under 35 su tutti).

L’interesse che vi ruota intorno è estremamente elevato. Non passa giorno che non ci siano chiesti i motivi per i quali sarebbe conveniente il ricorso a tale forma societaria. Avendo avuto modo di riscontrare come le innovazioni introdotte nel diritto societario non godano generalmente di vera e approfondita conoscenza, spesso prestandosi ad errori di valutazione, vale la pena di soffermarsi sull’analisi degli elementi che concretamente indurrebbero a consigliare o meno il ricorso a tale “tipologia” societaria, rendendo accessibili le osservazioni emerse durante il panel anche ai non partecipanti allo stesso.

Prima di continuare è opportuno chiarire come, a seguito delle innovazioni apportate dal noto Decreto Sviluppo, le società semplificate si sdoppino, di fatto, in Società a Responsabilitata Limitata Semplificata (per gli under 35) e Società a Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto (per gli over 35).

La disposizione di legge.

L’articolo 2463-bis così recita:

“La societa’ a responsabilita’ limitata semplificata puo’ essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformita’ al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di societa’ a responsabilita’ limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3, 6, 7 e 8 del secondo comma dell’articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di societa’ a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa e’ iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Una quota pari al 25% degli utili netti risultanti dal bilancio approvato annualmente è imputata a riserva indisponibile sino a che questa unitamente al capitale raggiunge l’ammontare di 10.000 euro.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa’ a responsabilita’ limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.”

L’intento del legislatore.

La Società a Responsabilità Limitata Semplificata è stata originariamente concepita con l’intento di favorire l’accesso dei giovani di età non superiore a 35 anni all’esercizio dell’attività di impresa, essendo questa soggetta – sempre nelle intenzioni del legislatore – ad un regime particolarmente agevolato sia con riferimento all’ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione sia per le formalità di accesso, (teoricamente) meno onerose rispetto ai costi da sostenere per fare ricorso alla ordinaria forma della Società a Responsabilità Limitata. Motivazioni presumibilmente alla base della preclusione alle persone giuridiche, quali società, associazioni e consorzi, dell’impiego di tale “tipologia” societaria. Il Decreto Sviluppo approvato il 15 giungo 2012 ha soppresso la limitazione rappresentata dai limiti d’età per il tramite, però, di una duplicazione di sub tipologie societarie. Alla Società a Responsabilità Limitata Semplificata – costituibile esclusivamente da persone fisiche di età inferiore ai 35 anni – è stata affiancata la Società a Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto, alla quale possono ricorrere gli over 35 (i quali godranno, però, di minori benefici ed agevolazioni in fase costitutiva). La “soppressione” del limite d’età muove dall’intento di migliorare la posizione dell’Italia nella classifica Doing Business. L’Italia occupa, infatti, il 77° posto della classifica nella specifica voce “Starting a business”, scontando maggiori costi per l’avvio di impresa. La rimozione del vincolo anagrafico consentirebbe di uniformarsi al benchmark dei nostri competitors Ue, garantendo un avanzamento di ben 6 posti nella classifica generale, con i conseguenti effetti – diretti ed indiretti – sulle dinamiche economico produttive.

La costituzione.

Le SRLS e le SRLCR possono essere costituite da persone fisiche attraverso la stipulazione di un contratto o di un atto unilaterale (è dunque ammissibile la figura della società a responsabilità a responsabilità limitata semplificata unipersonale). La prima può essere costituita esclusivamente da under 35. La seconda è costituibile dagli over 35.

L’atto costitutivo della società necessita della forma dell’atto pubblico e sarà redatto in conformità al modello standard tipizzato con apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. La necessaria redazione dell’atto pubblico in conformità al modello standard non è tuttavia elemento richiesto per le Società a Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto (cosa che rende questa sub specie di società oggettivamente più adatta a tutti coloro che necessitano di un minimo di flessibilità).

L’atto costitutivo della Società a Responsabilità Limitata Semplificata dovrà prevedere l’indicazione dei seguenti elementi:

(1) il cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio;

(2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata;

(3) l’indicazione del comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

(4) l’ammontare del capitale sociale che dovrà essere pari almeno ad euro 1,00 ed inferiore all’importo di euro 10.000,00, nonché sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;

(5) l’indicazione dell’attività che costituisce l’oggetto sociale, così come previsto dall’art. 2463, comma 2, n. 3), c.c.;

(6) la determinazione della quota di partecipazione di ciascun socio, così come previsto dall’art. 2463, comma 2, n. 6), c.c.;

(7) l’indicazione delle norme relative al funzionamento della società con la precisazione di quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza, così come previsto dall’art. 2463, comma 2, n. 7), c.c.;

(8) l’elencazione delle persone cui è affidata l’amministrazione della società e del soggetto eventualmente incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, così come previsto dall’art. 2463, comma 2, n. 8, c.c.;

(9) l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione dell’atto di costituzione;

Niente è detto in merito ad eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo delle SLRCR. Dovrà ritenersi, allora, debbano avvenire conformemente alle disposizioni in tema di Società a Responsabilità Limitata, salvo quanto specificatamente previsto dallo statuto. Non sono ammesse, invece, modifiche statutarie per le SRLS.

Nelle Società a Responsabilità Limitata Semplificata e a Capitale Ridotto, il capitale sociale sottoscritto ed integralmente versato (direttamente all’organo amministrativo) potrà essere compreso tra la somma di euro 1 ed euro 9.999 (nella società a responsabilità limitata, il capitale sociale non può essere inferiore all’importo di euro 10.000) e non sono ammesse tipologie di conferimento diverse dal denaro (nella società a responsabilità limitata ordinaria è ammesso, di fatto, il conferimento di qualunque tipo entità patrimoniale suscettibile di valutazione economica: crediti, conferimento di beni in natura, prestazioni di opera e servizi, know how, diritto di brevetto o di concessione e moltissimo altro). Qualora vi sia bisogno di una capitalizzazione maggiore di 9.999,99 euro, entrambe le forme semplificate di SRL vanno abbandonate, rendendosi necessario il passaggio a SRL “ordinaria”.

Il legislatore ha previsto, inoltre, così come stabilito in Paesi quali Germania e Belgio (nel primo caso nel limite di 25.000 euro nel secondo in quello di 18.500), un meccanismo di rafforzamento patrimoniale più incisivo rispetto a quello delle normali società di capitali di cui all’art. 2430 c.c.: una quota pari al 25 per cento degli utili netti risultanti dal bilancio approvato dovrà essere imputata a riserva indisponibile sino a che questa, unitamente al capitale, non raggiunga l’ammontare di euro 10mila. In altri termini nelle SRLS e nelle SLRCR il capitale di partenza potrà anche essere limitato ad 1  euro, ma dovrà essere costituita una riserva indisponibile che sommata al capitale sociale iniziale dovrà raggiungere la somma di euro 10.000. È fin troppo evidente, allora, come il concetto stesso di capitale sociale, uscito dalla porta con la facilitazione della quota minima di un euro, rientri dalla finestra.

Sul punto si rendono opportune due considerazioni. La prima è che al raggiungimento di tale consistenza patrimoniale la società non deve necessariamente trasformarsi in SRL ordinaria (tale trasformazione, infatti, non è prevista come obbligatoria in nessuna disposizione della norma). La seconda  riguarda l’ammontare delle riserve. Non è chiaro, infatti, se gli accantonamenti del 25% degli utili a riserva indisponibile sostituiscano (come sembrerebbe più logico) o si cumulino ai normali accantonamenti a riserva legale previsti per tutte le società di capitali.

Nella prima formulazione della norma erano regolamentate le ipotesi del socio di SRLS diventato ultra trentacinquenne (ove il singolo socio avesse perso il requisito d’età, gli amministratori avrebbero dovuto convocare senza indugio l’assemblea al fine di provvedere alla delibera sulla trasformazione della società, pena l’esclusione di diritto dalla stessa; venuto meno, invece, il requisito di età in capo a tutti i soci, gli amministratori avrebbero dovuto, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione della società; in caso contrario, si sarebbe verificata una specifica causa di scioglimento della compagine sociale). L’originaria intenzione del legislatore era quella di non consentire la prosecuzione della Società a Responsabilità Limitata Semplificata da parte di coloro che avessero raggiunto il limite dei 35 anni. Intenzione confermata dalla previsione, nel modello di statuto, del divieto di trasferimento delle quote a persone che abbiano già compiuto 35 anni.

Allo scoccare dei 35 anni, allora, si rende necessaria, nel caso di SRLS unipersonale, lo scioglimento o la trasformazione  della stessa in SRL a Capitale Ridotto, in SRL “ordinaria” o in altra forma giuridica (sostenendo quindi i relativi costi). Nel caso di società pluripersonale si aprono una serie di possibilità: oltre allo scioglimento ed alla trasformazione della società in SRL o altra forma giuridica, il socio under 35 potrebbe cedere la sua quota ad un altro socio (anche nuovo) di età minore. E’ evidente come in casi di tal fatta siano, però, destinati ad uscire dalla compagine sociale i fondatori della società. Si potrebbe anche ipotizzare che il compimento del 35esimo anno d’età venga a rappresentare una implicita causa di recesso o di esclusione ex lege del socio e, ancora, che la SRLS si “trasformi” automaticamente in SRLCR. Tuttavia, ipotizzando il recesso o l’esclusione, si porrebbe il problema della liquidazione del socio over 35, probabilmente indesiderata dagli altri soci.

L’amministrazione delle Società a Responsabilità Limitata Semplificata dovrà essere esclusivamente affidata alle persone che rivestono la qualifica di soci (nelle SRL “ordinarie” l’amministrazione della società può essere indistintamente affidata ad uno o più soci ovvero anche ad un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale). Diverso sarà il caso delle Società a Responsabilità Limitata con Capitale Ridotto la quale potrà essere amministrata da persone fisiche che possono anche non essere soci della società.

Per quanto non specificamente previsto dallo stesso, l’art. 2463 bis c.c. rinvia alle regole che disciplinano la Società a Responsabilità Limitata (nei limiti della compatibilità).

I costi di costituzione.

Nella più recente formulazione è stata prevista, come detto, la soppressione del limite anagrafico dei 35 anni. La Società a Responsabilità Limitata Semplificata è costituibile, allora, a prescindere dall’età dei soci. Il limite dei 35 anni rimane, però, quale discrimen per godere delle agevolazioni previste in fase di costituzione. L’azzeramento degli onorari del notaio e l’esenzione dal diritto di bollo riguarderà esclusivamente gli under 35 (dovranno essere corrisposti, invece, sia i diritti camerali, sia l’imposta di registro). Il Ministero della Giustizia fisserà l’importo massimo per il rimborso delle spese generali che il Notaio potrà chiedere nel caso in cui i soci abbiano età superiore ai 35 anni. Per gli over 35, inoltre, non si applica la predetta esenzione dall’imposta di bollo. Di contro resterebbero, invece, dovuti da tutti: il diritto annuale fisso di iscrizione alla CCIAA (200 euro), l’imposta di registro (168 euro), nonché (e si badi questi ultimi sono costi a regime) la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri sociali (310 euro circa). Da un punto di vista prettamente pratico per gli over 35, rispetto alla costituzione di una srl con capitale di 10.000 euro, il risparmio  potrebbe  aggirarsi intorno ai 300/400 euro mentre per gli under 35 potrebbe salire a 500/600 euro.

Per capire l’entità dei costi da sostenere per la costituzione di una Società a Responsabilità Limitata si consideri che l’atto costitutivo comporta il bollo (65 euro), i diritti di segreteria (90 euro) e l’imposta di registro (168 euro), mentre l’iscrizione nel registro delle imprese implica il bollo (65 euro) e i diritti di segreteria (95 euro). L’operatività della società comporta poi  costi annuali legati alla bollatura dei libri e registri (309 euro), il diritto annuale all’iscrizione alla Camera di Commercio (200 euro) e le marche per i quattro libri di assemblea, Cda, inventari e giornale (56 euro). Il totale delle spese vive ammonta a più di 1000 euro, escluse le competenze di notaio.

Si rendono opportuni, però, alcuni chiarimenti.

L’attività di redazione dell’atto costitutivo della società e l’iscrizione nel registro delle imprese affidate al notaio sono qualificabili come prestazione professionale non onerosa (la norma prevede espressamente come gli oneri notarili non siano dovuti). A ben vedere, però, difficilmente può essere considerata costituzionale una norma che imponga attività professionali gratuite ad un libero professionista, ergo, ci si aspetta, immediatamente, e giustamente, contestazioni e rinvii alla Corte Costituzionale. Non è possibile non evidenziare come, a prescindere da ciò, le spese notarili debbano in ogni caso essere corrisposte al professionista, così come corrisposti dovranno essere gli onorari per l’attività di tipo consulenziale (ad esempio per l’esplicazione ai soci delle differenze esistenti tra SRL ed SRLS, per la valutazione della volontà dei soci, per l’interpretazione e/o la necessità di adeguamento dell’oggetto sociale, ecc.).

E’ evidente, allora, come la costituzione di una Società a Responsabilità Limitata Semplificata non possa ritenersi esente da spese (sebbene atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese siano sollevati dalla liquidazione dei diritti di bollo e di segreteria).

Conclusione. SRLS: panacea di tutti i mali o pura demagogia del legislatore? 

Non crediamo esista avvocato, commercialista, notaio, giovane imprenditore che non si sia dovuto confrontare negli ultimi mesi con l’ipotesi di costituire una Società a Responsabilità Limitata Semplificata. Per quella che è la nostra esperienza, moltissimi operatori del settore si lanciano, in modo entusiastico, nel proporre tale forma societaria, quasi come se fosse la panacea di tutti i mali. Quando ci troviamo (puntualmente) a manifestare la nostra (giustificata) diffidenza verso questo strumento, capita di notare sul viso dell’interlocutore l’apparire di una espressione mista di stupore, disprezzo, disgusto, supponenza.

A nostro modestissimo parere le Società a Responsabilità Limitata Semplificata sono uno strumento assolutamente inefficace, probabilmente massima espressione della demagogia della nostra classe politica. Leggermente meglio le Società a Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto.

Passiamo ad elencare le motivazioni di questo nostro giudizio negativo.

La Società a Responsabilità Limitata non assicura concretamente risparmio alcuno. Non sono dovuti onorari per atto costitutivo e iscrizione nel registro delle imprese (vedasi, però, quanto suesposto), ma devono essere corrisposte le spese sostenute dal notaio, nonché gli onorari per l’eventuale opera di consulenza prestata. L’onorario notarile, inoltre, dovrà certamente essere corrisposto relativamente alle operazioni di trasformazione societaria (per le quali non sono previsti abbattimenti di costi).

Sicuramente alcuni replicheranno: il vantaggio sarebbe da ravvisarsi nella esiguità del capitale sociale richiesto (1 euro) che consentirebbe di impiegare la liquidità a vantaggio dell’attività di impresa! FALSO. Da un punto di vista concreto non cambia assolutamente niente. Attualmente per costituire una SRL a capitale minimo è necessario un versamento di euro 2500 (1/4 del capitale sociale minimo richiesto) presso una banca. Tale importo viene restituito alla società ad avvenuta iscrizione nel registro imprese (circa 20 gg. dall’atto costitutivo) e sarà utilizzabile/utilizzato, ovviamente, per finalità operative. Inoltre i conferimenti di capitale sono da sempre nelle SRL “ordinarie” sostituibili con conferimenti in natura, know how, opera, ecc.

Poche elementari osservazioni permettono di chiarire come l’art. 2643 bis permetta oggi la costituzione di una società con capitale di 1 euro, ma con un risparmio effettivo di ZERO (rispetto a ciò che già prima era possibile fare). Ciò che incide, ed ha sempre inciso, sulla esistenza e proliferazione delle SRL e delle attività d’impresa condotte con tale forma societaria non sono tanto gli esborsi necessari alla costituzione, quanto quelli necessari alla gestione annuale (costi che rimangono sostanzialmente immutati). Rimangono in essere, in altri termini, tutti gli obblighi successivi alla costituzione (contabilità, assemblee, deposito bilancio) e tutte le imposte e tasse previste per le SRL ordinarie.

Visto che non sono certamente i 2500 euro iniziali (restituiti dopo 20 gg.) a frenare l’ardore imprenditoriale, se l’intento fosse davvero stato quello di favorire i giovani imprenditori si sarebbe dovuto intervenire sulla pletorica serie di adempimenti annuali o sulle imposte e tasse.

La possibilità di “impegnare” a titolo di capitale sociale somme simboliche azzera, poi, la possibilità di accedere al mercato del credito, se non per il tramite della prestazione di garanzie personali dei soci (cosa della quale già oggi si abusa nei confronti di società con buona capitalizzazione) che compongono la compagine sociale (con azzeramento, di fatto, del vantaggio della limitazione della responsabilità).

Non consentire la nomina di un amministratore terzo rispetto alla compagine sociale significa stroncare la possibilità di affidare la guida di inesperte realtà imprenditoriali a soggetti dotati di esperienza tale da consentire la crescita e prosperità della realtà societaria. Non bisogna dimenticare come accada sovente che giovani imprenditori abbiano idee validissime, ma inesperienza operativa (accentuata dalla asfissiante burocrazia italiana).

Tra le più importanti carenze della SRLS vi è, inoltre, la mancanza di modulabilità di atto costitutivo e statuto (problema che non affliggendo la SRLCR, finisce col renderla una sub tipologia apprezzabile e certamente più valida della SRLS). Il Decreto Sviluppo ha chiarito come atto costitutivo e statuto debbano essere stipulati in aderenza al modello standard approvato dal Ministero della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale del Notariato con la conseguente nullità di ogni clausola modificativa o integrativa, sostituita di diritto dalla corrispondente previsione del modulo. Troppo spesso gli operatori del diritto fanno ricorso  – nonostante la grande libertà concessa dal legislatore per le società “ordinarie” – a pacchetti “preconfezionati”, non plasmati sulle reali esigenze della compagine sociale (e ciò genera – a società ormai affermata – irrisolvibili conflitti e dispute che affollano le aule di giustizia per decenni, minando, alcune volte, il potenziale di crescita della stessa). Non avere più margini di movimento nel confezionamento dell’impalcatura societaria, perché imposta dal legislatore, non fa altro che peggiorare situazioni di tal fatta. La compressione di flessibilità statutaria importa l’impossibilità: di avere quote di partecipazione non proporzionali rispetto ai conferimenti; di attribuire ai soci “particolari diritti”; di pattuire clausole inerenti il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale; di convenire cause di recesso convenzionale; di pattuire cause di esclusione; di prevedere forme di amministrazione diverse dal consiglio di amministrazione; di prevedere forme di decisione del consiglio di amministrazione diverse dalla riunione collegiale; di prevedere forme facoltative di controllo; di prevedere un maggior termine per l’approvazione del bilancio; di prevedere forme di decisioni dei soci diverse dalla riunione assembleare; di attribuire ai soci la decisionalità su materie diverse da quelle attribuite ai soci dalla legge; di prevedere quorum assembleari diversi da quelli prescritti dalla legge.

Notevole, inoltre, è la evidente approssimazione del legislatore, il quale lascia in bianco tutta una seria di questioni che alimenteranno il dibattito dottrinal-giurisprudenziale.

Chi fonda, oggi, start-up è generalmente intenzionato (o almeno aspira), come è notorio, a far ricorso al venture capital. Se già la SRL è uno strumento che – almeno teoricamente – poco si presta a ciò, le caratteristiche della SRLS la rendono ancor meno appetibile. I motivi che ci rendono scettici sulla bontà di tale strumento come base per per un rilancio delle iniziative giovanili gravitavano intorno alla eccessiva rigidità dell’impianto strutturale della “tipologia” societaria di recente introduzione. Si prenda l’esempio di uno spin-off universitario: la SRLS non si candida a strumento societario ottimale perché i soci possono essere soltanto persone fisiche e l’Ateneo non può entrarci. La stessa osservazione può essere estesa a fondi o investitori istituzionali che vogliano sostenere l’iniziativa.

Da questo punto di vista sarebbe stata più opportuna, quantomeno, l’introduzione della fattispecie delle Società per Azioni Semplificate, se non proprio una semplificazione sistematica ed organica di tutte le tipologie societarie (quantomeno di quelle che consentono la limitazione della responsabilità). Opportuna sarebbe, poi, una riconsiderazione del sistema degli acconti di imposta o quantomeno la previsione di forme di tassazione agevolate. In molti stati europei, nelle fasi start-up, le imprese con forma societaria assimilabile alla SRL godono di una tassazione agevolata. In  Spagna, ad esempio, è prevista la riduzione della tassazione del 5% nei primi 90.000 euro di profitti. Riduzioni ancora più incisive sono previste in Inghilterra ed in Galles, con tassazione del 20% per utili fino a 300.000 sterline. Nulla di ciò è previsto per chi adotterà in Italia la SRLS. Anche il nuovo meccanismo di capitalizzazione obbligatoria, infatti, non sembra prevedere alcuna esenzione di tassazione degli utili. La riserva va infatti costituita  con “utili netti”, quindi con risultati al netto di Ires ed Irap.

Che dire, infine, dell’impossibilità di adottare società “semplificate” da parte di soci non tutti under trentacinquenni o over trentacinquenni? Si è sempre saputo che le SRLS sarebbe stata una società “a tempo”, ma quantomeno per le SRLSC era auspicabile ammettere la presenza degli under 35, in modo da consentire la formazione di società con compagine mista (es: due soci di 40, uno di 33). Senza voler fare demagogia il vero scopo del legislatore pare essere stato quello di creare una frattura generazionale intorno al limite dei 35 anni, più che quello di semplificare in concreto. O si è tutti sotto e si può costituire una SRLS o si è tutti sopra e si può ricorrere alle SRLCR.

Aggiornamenti al 14 agosto 2012.

L’ostacolo alla costituzione di Società a Responsabilità Limitata Semplificate, rappresentato dalla mancanza dello “statuto standard”, indispensabile ai sensi del nuovo articolo 2463-bis del codice civile, è stato rimosso, con effetto dal 29 agosto prossimo, dal Dm 138/2012 che reca il testo di questo “statuto standard” (Gazzetta ufficiale numero 189 del 14 agosto 2012).

Modello di Statuto.

Lo statuto standard – costituito da appena 10 articoli – è consultabile qui.

 

Massimiliano Caruso

 contactus@singulance.com

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